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	<title>Studio Ciraolo</title>
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	<description>Commercialisti - Consulenti del lavoro a Napoli</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:01:03 +0000</pubDate>
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		<title>Circolare IMU</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:29:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Circolare Imu
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3117" href="http://www.studiociraolo.it/2012/04/25/circolare-imu/circolare-imu/" title="Circolare Imu">Circolare Imu</a></p>
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		<title>Circolare fisco Spese di rappresentanza</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:55:13 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiociraolo.it/wp-content/uploads/2009/01/spese-di-rappresentanza.pdf" title="spese-di-rappresentanza.pdf">spese-di-rappresentanza.pdf</a></p>
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		<title>IMU: la prima casa è unica</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:01:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ai fini dell&#8217;IMU &#232; importante chiarire che l&#8217;aliquota ridotta si applica unicamente all&#8217;immobile di propriet&#224; dedicato alla residenza. Nella residenza hanno abitazione principale il contribuente e il suo nucleo familiare. Se i componenti del nucleo prendono residenza diversa nel medesimo comune l&#8217;abitazione principale resta sempre una per l&#8217;intero nucleo. Non viene chiarito per&#242; cosa si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai fini dell&rsquo;IMU &egrave; importante chiarire che l&#8217;aliquota ridotta si applica unicamente all&rsquo;immobile di propriet&agrave; dedicato alla residenza. Nella residenza hanno abitazione principale il contribuente e il suo nucleo familiare. Se i componenti del nucleo prendono residenza diversa nel medesimo comune l&#8217;abitazione principale resta sempre una per l&#8217;intero nucleo. Non viene chiarito per&ograve; cosa si intende per &ldquo;nucleo familiare&rdquo; e permangono dubbi sulla coesistenza dei requisiti di &ldquo;residenza anagrafica&rdquo; e &ldquo;dimora abituale&rdquo;. E&rsquo; chiaro, invece, il trattamento della casa assegnata in sede di separazione o divorzio: il coniuge assegnatario &egrave; considerato, solo ai fini IMU, titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che la casa dovr&agrave; essere tassata unicamente in capo al coniuge assegnatario, al quale spetteranno le detrazioni di legge, compresa la maggiorazione della detrazione per figli conviventi. Ai fini IRPEF, la soggettivit&agrave; rimane in capo al proprietario effettivo, ma dovrebbe essere esonerato dall&#8217;imposizione personale.</p>
<p> - <b>Articolo pubblico</b></p>
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		<title>Commissioni bancarie: approvato il decreto</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[E&#8217; stato approvato in via definitiva il decreto che prevede lo stop alle commissioni bancarie se lo scoperto &#232; inferiore a 500 euro. In dettaglio la commissione d&#8217;istruttoria veloce non sar&#224; applicata alle famiglie e ai clienti titolari di conto corrente per scoperti pari o inferiori a 500 euro, per un periodo non superiore ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&rsquo; stato approvato in via definitiva il decreto che prevede lo stop alle commissioni bancarie se lo scoperto &egrave; inferiore a 500 euro. In dettaglio la commissione d&rsquo;istruttoria veloce non sar&agrave; applicata alle famiglie e ai clienti titolari di conto corrente per scoperti pari o inferiori a 500 euro, per un periodo non superiore ai sette giorni consecutivi nell&#8217;arco di un trimestre bancario.</p>
<p> - <b>Articolo pubblico</b></p>
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		<title>La Corte di Cassazione penale si è espressa sulle false fatturazioni</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 18929 del 17 maggio 2012 si esprime in merito alle false fatturazioni. Il delitto di dichiarazione fraudolenta, di cui all&#8217;art. 2 del Dl n. 74/2000, si consuma al momento della presentazione della dichiarazione; il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 18929 del 17 maggio 2012 si esprime in merito alle false fatturazioni. Il delitto di dichiarazione fraudolenta, di cui all&rsquo;art. 2 del Dl n. 74/2000, si consuma al momento della presentazione della dichiarazione; il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all&rsquo;art. 8 del medesimo decreto, si consuma all&rsquo;atto dell&rsquo;emissione del documento. Il caso &egrave; quello di una Srl il cui amministratore aveva indicato nella dichiarazione annuale IVA per il 2003 elementi fittizi, avvalendosi di una fattura di circa 20.000 euro emessa da un&rsquo;altra impresa e relativa a operazione in parte ritenuta inesistente. Il ricorso presentato dalle due aziende veniva rigettato dalla Corte territoriale, con la motivazione che la consumazione del reato si era verificata entro la fine del giugno 2004, ossia entro lo scadere del termine utile per la presentazione della dichiarazione. Le aziende ricorrevano in Cassazione dissentendo con i giudici leccesi circa il momento consumativo dei reati rispettivamente ascritti a due imputati, il primo per il reato di cui all&rsquo;art. 2 del Dl n. 74/2000, il secondo per il reato di cui all&rsquo;art. 8 stesso decreto. &nbsp;La Terza Sezione Penale ha accolto l&rsquo;eccezione di prescrizione solamente in relazione al secondo reato, quello dell&rsquo;azienda che aveva emesso la fattura, mentre, per il primo, ha confermato la condanna inflitta dai giudici del merito. La tesi sostenuta dai giudici ha individuato quale unico momento consumativo del reato quello della presentazione della dichiarazione, in cui si determina la lesione dell&rsquo;interesse dello Stato alla riscossione. Diverso &egrave; il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In tal caso coincide con quello della emissione della fattura.</p>
<p> - <b>Articolo pubblico</b></p>
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		<title>Adempimenti tributari: le minusvalenze sono sempre deducibili</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Unico &#232; il banco di prova per le novit&#224; introdotte dal Dl n. 16/2012. Parliamo&#160; del mancato rispetto degli adempimenti comunicativi previsti per le minusvalenze non-Pex. Il sistema di tassazione delle societ&#224; di capitali prevede l&#8217;indeducibilit&#224; delle minusvalenze realizzate su partecipazioni dotate dei cosiddetti requisiti Pex, e fino allo scorso anno l&#8217;omessa/tardiva comunicazione rendeva automaticamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unico &egrave; il banco di prova per le novit&agrave; introdotte dal Dl n. 16/2012. Parliamo&nbsp; del mancato rispetto degli adempimenti comunicativi previsti per le minusvalenze non-Pex. Il sistema di tassazione delle societ&agrave; di capitali prevede l&#8217;indeducibilit&agrave; delle minusvalenze realizzate su partecipazioni dotate dei cosiddetti requisiti Pex, e fino allo scorso anno l&#8217;omessa/tardiva comunicazione rendeva automaticamente indeducibili le minusvalenze. L&#8217;art. 11 del Dl n. 16/2012 ha eliminato questa penalizzazione, sostituendola con una sanzione amministrativa analoga a quella vigente dal 2007 per la mancata indicazione dei costi da fornitori di black list. La misura della sanzione, 10%, &egrave; applicabile con un minimo di 500 e una massimo di 50.000 euro.</p>
<p> - <b>Articolo pubblico</b></p>
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		<title>Imposta di bollo: le affermazioni contenute nel decreto</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Si segnalano alcune affermazioni contenute nella bozza di decreto sull&#8217;imposta di bollo. Innanzitutto &#160;l&#8217;imposta di bollo sul conto titoli e conti correnti, di cui titolari sono le persone fisiche, avr&#224; la misura fissa di 34,20 euro. Solo per i titolari persone fisiche, il bollo non si applicher&#224; ai conti e ai titoli in rosso, n&#233; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si segnalano alcune affermazioni contenute nella bozza di decreto sull&rsquo;imposta di bollo. Innanzitutto &nbsp;l&rsquo;imposta di bollo sul conto titoli e conti correnti, di cui titolari sono le persone fisiche, avr&agrave; la misura fissa di 34,20 euro. Solo per i titolari persone fisiche, il bollo non si applicher&agrave; ai conti e ai titoli in rosso, n&eacute; ai rapporti con giacenza media annua inferiore ai 5.000 euro. In caso di pi&ugrave; conti vanno sommati tutti i rapporti aperti con una stessa banca. Sul deposito titoli l&rsquo;imposta avr&agrave; un importo minimo di 34,20 euro ed uno massimo di 1.200 euro, che dal 2013 sparir&agrave; definitivamente. I tetti massimi e minimi di imposta di bollo, debbano essere sempre rapportati al periodo di rendicontazione.</p>
<p> - <b>Articolo pubblico</b></p>
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		<title>Lavoratori agricoli: limite all&#8217;uso del voucher</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In uno degli emendamenti al Ddl redatto dal ministro Fornero si parla della possibilit&#224; di emettere dei ticket lavorativi del valore di 10 euro per il pagamento di un&#8217;ora di prestazione lavorativa. Potrebbero far ricorso a tale tipologia di buoni-lavoro le aziende con dei ricavi annuali inferiori ai 7.000 euro. L&#8217;obiettivo &#232; quello di incentivare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In uno degli emendamenti al Ddl redatto dal ministro Fornero si parla della possibilit&agrave; di emettere dei ticket lavorativi del valore di 10 euro per il pagamento di un&rsquo;ora di prestazione lavorativa. Potrebbero far ricorso a tale tipologia di buoni-lavoro le aziende con dei ricavi annuali inferiori ai 7.000 euro. L&rsquo;obiettivo &egrave; quello di incentivare il lavoro occasionale o stagionale. Cos&igrave; facendo per&ograve;, secondo il presidente della Coldiretti, si andrebbe a determinare la soppressione dei voucher per i lavori occasionali o stagionali del settore agricolo, perch&eacute; &nbsp;l&rsquo;uso dei ticket sarebbe concesso esclusivamente alle aziende prive di contabilit&agrave;.</p>
<p> - <b>Articolo pubblico</b></p>
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		<title>Unico 2012: le vie per le società non operative</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La criticit&#224; del modello Unico SC, riferendosi al prospetto delle societ&#224; di comodo, quest&#8217;anno sono ulteriormente incrementate grazie alle novit&#224; del Dl 138/11. Un&#8217;ulteriore distinzione interessa le societ&#224; con periodo d&#8217;imposta coincidente con l&#8217;anno solare. Per le societ&#224; il cui status di non operativit&#224; deriva esclusivamente dal test di cui ai righi RF75 e RF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La criticit&agrave; del modello Unico SC, riferendosi al prospetto delle societ&agrave; di comodo, quest&#8217;anno sono ulteriormente incrementate grazie alle novit&agrave; del Dl 138/11. Un&rsquo;ulteriore distinzione interessa le societ&agrave; con periodo d&#8217;imposta coincidente con l&#8217;anno solare. Per le societ&agrave; il cui status di non operativit&agrave; deriva esclusivamente dal test di cui ai righi RF75 e RF 80, &egrave; necessario evidenziare una causa di esclusione per il 2011 con un determinato codice nella casella RF74 colonna 1, oppure barrando gli spazi se &egrave; stato ottenuto un interpello favorevole. Le societ&agrave; che non presentano cause di esclusione e non detengono beni patrimoniali suscettibili al test di operativit&agrave; sono esonerate dalla compilazione del prospetto in modo integrale se gli stessi beni sono stati assenti per l&#8217;intero triennio 2009/2011; &nbsp;se l&#8217;assenza si verifica solo nel 2011 si dovr&agrave; compilare la parte del prospetto relativa ai ricavi senza determinare un reddito minimo.</p>
<p> - <b>Articolo pubblico</b></p>
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		<title>Lavoro: assegno straordinario per i dipendenti del settore assicurativo</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, l&#8217;INPS fornisce le prime istruzioni operative circa la liquidazione dell&#8217;assegno straordinario in favore dei dipendenti del settore assicurativo. I lavoratori che hanno maturato i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell&#8217;Ago entro 5 anni, possono presentare la domanda all&#8217;INPS entro 10 anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, l&rsquo;INPS fornisce le prime istruzioni operative circa la liquidazione dell&rsquo;assegno straordinario in favore dei dipendenti del settore assicurativo. I lavoratori che hanno maturato i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell&rsquo;Ago entro 5 anni, possono presentare la domanda all&rsquo;INPS entro 10 anni dalla entrata in vigore del Dm n. 33 del 21 gennaio 2011. Si tratta di un assegno erogato su richiesta del datore di lavoro e corrisposto dall&rsquo;INPS per tredici mensilit&agrave;, dietro versamento di un contributo a carico del datore, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l&rsquo;erogazione della pensione INPS, entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo. Spetta per un importo pari al trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all&rsquo;esodo, con la maggiorazione dell&rsquo;anzianit&agrave; contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa. Non rientrano nella disciplina: i dirigenti, i portieri, il personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario e il personale dipendente da imprese che hanno invocato l&rsquo;art. 2 dello statuto ANIA, coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale.</p>
<p> - <b>Articolo pubblico</b></p>
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