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	<title>Studio Ciraolo</title>
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	<description>Commercialisti - Consulenti del lavoro a Napoli</description>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:01:03 +0000</pubDate>
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		<title>Circolare fisco n. 1/2009     Spese di rappresentanza</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:55:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[spese-di-rappresentanza.pdf
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiociraolo.it/wp-content/uploads/2009/01/spese-di-rappresentanza.pdf" title="spese-di-rappresentanza.pdf">spese-di-rappresentanza.pdf</a></p>
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		<title>Responsabilità del professionista per gli omessi versamenti</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:01:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il tribunale di Genova, con sentenza del 20 gennaio 2012, chiarisce che il conferimento dell&#8217;incarico ad un professionista relativo ad adempimenti fiscali e tenuta contabilit&#224; non determina, in capo allo stesso, responsabilit&#224; per eventuali notifiche di cartelle di pagamento a carico dell&#8217;assistito. Il caso riguarda il risarcimento dei danni richiesto da una societ&#224; nei confronti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tribunale di Genova, con sentenza del 20 gennaio 2012, chiarisce che il conferimento dell&rsquo;incarico ad un professionista relativo ad adempimenti fiscali e tenuta contabilit&agrave; non determina, in capo allo stesso, responsabilit&agrave; per eventuali notifiche di cartelle di pagamento a carico dell&rsquo;assistito. Il caso riguarda il risarcimento dei danni richiesto da una societ&agrave; nei confronti del proprio commercialista a seguito dell&rsquo;emissione di cartelle di pagamento; secondo l&rsquo;istante le somme richieste erano da addebitare all&rsquo;inadempienza del professionista. Il giudice osserva come l&rsquo;assistenza di un professionista diligente non pregiudica la possibilit&agrave; per il cliente di ricevere pretese fiscali da parte dell&rsquo;Amministrazione diverse dalle normali autoliquidazioni di imposte effettuate dal professionista. Le ipotesi secondo le quali &egrave; possibile addebitare al professionista responsabilit&agrave; sono: errata autoliquidazione delle imposte, eventuale mancato pagamento delle imposte qualora il contribuente lo abbia delegato all&rsquo;adempimento. Sono, invece, responsabili il contribuente, l&rsquo;Amministrazione finanziaria, l&rsquo;agente della riscossione per: eventuali errori di comunicazione dati, errori nell&rsquo;attivit&agrave; di accertamento, errori nell&rsquo;attivit&agrave; di riscossione. Il caso in esame trattava di omessi versamenti del contribuente. La circostanza avrebbe comportato la responsabilit&agrave; del commercialista laddove il mancato pagamento fosse stato causato da errori nella predisposizione o mancata presentazione delle deleghe di versamento, ovvero non fossero stati comunicati gli esiti delle liquidazioni periodiche. Al di fuori di queste ipotesi non pu&ograve; essere addebitata alcuna responsabilit&agrave; al professionista.</p>
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		<title>Riscossione: il contribuente può pagare le imposte cedendo opere artistiche</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:01:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La risoluzione 17/E del 20 febbraio 2012 &#8211; Agenzia delle entrate &#8211; ha istituito il codice tributo &#8220;6836 &#8211; Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali ed opere&#8221;, utile al contribuente che vuole saldare le imposte mediante cessione di beni culturali, di archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La risoluzione 17/E del 20 febbraio 2012 &ndash; Agenzia delle entrate &ndash; ha istituito il codice tributo &ldquo;6836 &ndash; Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali ed opere&rdquo;, utile al contribuente che vuole saldare le imposte mediante cessione di beni culturali, di archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico, di opere di autori viventi di cui lo Stato sia interessato all&rsquo;acquisizione.</p>
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		<title>Il bonus 36% spetta anche per lavori eseguiti da cooperative edilizie ed in caso di eventi calamitosi</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La legge n. 214/2011, ha previsto, con decorrenza dal 1&#176; gennaio 2012, l&#8217;entrata a regime dell&#8217;agevolazione 36% delle spese di ristrutturazione edilizia, e la proroga per tutto il 2012 dell&#8217;agevolazione 55% estendendola, anche, alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legge n. 214/2011, ha previsto, con decorrenza dal 1&deg; gennaio 2012, l&rsquo;entrata a regime dell&rsquo;agevolazione 36% delle spese di ristrutturazione edilizia, e la proroga per tutto il 2012 dell&rsquo;agevolazione 55% estendendola, anche, alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Tra i lavori di ristrutturazione edilizia rientranti nella detrazione sono ora compresi i costi sostenuti per la ricostruzione o il ripristino di un immobile, anche non residenziale, danneggiato a seguito di eventi calamitosi, previa dichiarazione dello stato di emergenza; gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, che siano stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, a condizione che entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, le cooperative o le imprese di costruzione, provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell&#8217;immobile (la detrazione competer&agrave; &nbsp;al successivo acquirente o assegnatario delle singole unit&agrave; immobiliari); le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all&#8217;esecuzione delle opere edilizie e alla messa in sicurezza degli edifici, sulla base della legislazione vigente in materia. Ridotta al 50%, invece, la detrazione spettante in caso di interventi realizzati su unit&agrave; immobiliari residenziali adibite promiscuamente all&#8217;esercizio dell&#8217;arte o della professione, ovvero all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit&agrave; commerciale.</p>
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		<title>Il passaggio al nuovo regime dei minimi</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Un contribuente che dal 2008 ha iniziato un&#8217;attivit&#224; in regime IVA ordinario (contabilit&#224; semplificata o ordinaria) pu&#242; rientrare tra i nuovi minimi, ed anche i soggetti che hanno optato per il regime delle &#8220;nuove iniziative produttive&#8221; di cui all&#8217;art. 13 della L. n. 388/2000. Cos&#236; &#232; previsto dal provvedimento dell&#8217;Agenzia delle entrate del 22 dicembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un contribuente che dal 2008 ha iniziato un&rsquo;attivit&agrave; in regime IVA ordinario (contabilit&agrave; semplificata o ordinaria) pu&ograve; rientrare tra i nuovi minimi, ed anche i soggetti che hanno optato per il regime delle &ldquo;nuove iniziative produttive&rdquo; di cui all&rsquo;art. 13 della L. n. 388/2000. Cos&igrave; &egrave; previsto dal provvedimento dell&rsquo;Agenzia delle entrate del 22 dicembre scorso. In questi casi il regime dei minimi pu&ograve; essere adottato &ldquo;per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio&rdquo;, partendo da quello di inizio dell&#8217;attivit&agrave;, ovvero &ldquo;non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di et&agrave;&rdquo;. Il vincolo di permanenza obbligatoria nel regime scelto resta solo se si era esercitata l&rsquo;opzione per la contabilit&agrave; semplificata o ordinaria. Il passaggio, come affermato nelle circolari 73/E/2007 e 13/E/2008, deve essere sancito da una formale revoca del precedente regime mediante presentazione di un modello di variazione dati entro 30 gg. dall&rsquo;inizio del 2012. Tuttavia la stessa Agenzia nella risoluzione 185/E del 12 giugno 2002 aveva precisato che: &ldquo;<em>si ritiene applicabile il principio generale fissato dall&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l&#8217;opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell&#8217;imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalit&agrave; di tenuta delle scritture contabili&rdquo;.</em></p>
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		<title>Rai, un ripensamento sul canone per i pc</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:01:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Rai: dietrofront sul canone per aziende e professionisti in presenza di una connessione ADSL, il canone &#232; dovuto solo nel caso in cui computer siano utilizzati come televisori (fonte ANSA)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rai: dietrofront sul canone per aziende e professionisti in presenza di una connessione ADSL, il canone &egrave; dovuto solo nel caso in cui computer siano utilizzati come televisori (fonte ANSA)</p>
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		<title>Manovra economica e decreto sviluppo: riduzioni IRPEF dal 2014</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:01:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La bozza di decreto fiscale prevede una riduzione IRPEF grazie alle somme recuperate dalla lotta all&#8217;evasione. La partenza del recupero &#232; stabilita al 2014. Da tale data saranno utilizzate misure di sostegno al reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito pi&#249; basse; in particolare saranno incrementate le detrazioni fiscali per familiari a carico. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bozza di decreto fiscale prevede una riduzione IRPEF grazie alle somme recuperate dalla lotta all&rsquo;evasione. La partenza del recupero &egrave; stabilita al 2014. Da tale data saranno utilizzate misure di sostegno al reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito pi&ugrave; basse; in particolare saranno incrementate le detrazioni fiscali per familiari a carico. Si segnala anche un restyling del reddito d&rsquo;impresa, a partire dalla deducibilit&agrave; dei costi, liste selettive per i contribuenti che non emettono ricevute fiscali o scontrini, potenziamento dei controlli sul terzo settore, aumento della soglia rilevante per gli studi di settore, riduzione da 10 mila a 5 mila della soglia per l&rsquo;invio della dichiarazione che attesti il diritto al credito IVA da portare in compensazione.</p>
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		<title>In Unico 2012 test di operatività per le CFC</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:01:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Unico 2012 riporta un nuovo riquadro per indicare i dati sulle CFC. Si tratta di un test di operativit&#224; per calcolare il reddito da imputare ai soci. La novit&#224;, che dal prossimo esercizio riguarder&#224; anche il regime delle perdite triennali, recepisce le indicazioni della circolare 23/E del 2011. Le norme sulle societ&#224; di comodo si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unico 2012 riporta un nuovo riquadro per indicare i dati sulle CFC. Si tratta di un test di operativit&agrave; per calcolare il reddito da imputare ai soci. La novit&agrave;, che dal prossimo esercizio riguarder&agrave; anche il regime delle perdite triennali, recepisce le indicazioni della circolare 23/E del 2011. Le norme sulle societ&agrave; di comodo si intrecciano con il regime delle CFC di cui all&#8217;articolo 167 del testo unico. Questo principio &egrave; valido anche per le CFC, che, pur imputando per trasparenza il reddito ai soci di controllo italiani, non sono comunque titolari di reddito di impresa nel nostro Paese. Secondo la circolare 23/E/2011, nel calcolo del reddito da imputare ai soci occorre tenere conto delle disposizioni in materia di societ&agrave; di comodo, per cui se la societ&agrave; estera consegue ricavi inferiori a quelli minimi presunti per gli enti non operativi, occorre confrontare il reddito effettivo con quello minimo e imputare ai soci il maggiore tra i due importi. Si potranno comunque utilizzare le cause di esonero previste dalla norma, opportunamente adattate.</p>
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		<title>Il modello EAS 2012 deve essere presentato entro il 31 marzo</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:01:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In base al disposto dell&#8217;art. 30 del Dl 185/2008, gli enti associativi che godono di una o pi&#249; agevolazioni di cui all&#8217;art. 148 del DPR 917/86, e all&#8217;art. 4, co. 4 e 6, del DPR 633/72, hanno l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Per poter continuare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In base al disposto dell&rsquo;art. 30 del Dl 185/2008, gli enti associativi che godono di una o pi&ugrave; agevolazioni di cui all&rsquo;art. 148 del DPR 917/86, e all&rsquo;art. 4, co. 4 e 6, del DPR 633/72, hanno l&rsquo;obbligo di comunicare all&rsquo;Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Per poter continuare ad usufruire dei regimi agevolati devono presentare un modello EAS nel quale &egrave; dichiarato il possesso dei requisiti per l&rsquo;applicazione delle norme agevolative. I soggetti obbligati sono esattamente: &ldquo;gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale&rdquo;. La scadenza di presentazione &egrave; individuata dal provvedimento dell&rsquo;Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009: entro 60 gg. dalla costituzione; entro il 31 marzo dell&rsquo;anno successivo a quello in cui si &egrave; verificata la modifica dei dati; entro 60 gg. dalla perdita dei requisiti. Non costituisce modifica da comunicare la variazione degli aspetti quantitativi riferiti: all&rsquo;ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità; all&rsquo;ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione; all&rsquo;ammontare delle raccolte pubbliche di fondi ; all&rsquo;ammontare delle entrate complessive; al numero degli associati; all&rsquo;ammontare delle erogazioni liberali; all&rsquo;ammontare dei contributi pubblici.</p>
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		<title>Il versamento della tassa annuale sui libri sociale è da effettuarsi entro il 16 marzo</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:01:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Entro il 16 marzo di ogni anno si effettua il versamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. I soggetti obbligati sono: Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8 giugno1990, n. 142, in quanto provvisti di fondo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il 16 marzo di ogni anno si effettua il versamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. I soggetti obbligati sono: Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8 giugno1990, n. 142, in quanto provvisti di fondo di dotazione. Sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento),&nbsp; a condizione che sussista l&rsquo;obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. I soggetti esonerati sono: le società cooperative e di mutua assicurazione; le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare deve tenere le scritture prescritte dalla Legge fallimentare soggette a vidimazione da parte del giudice delegato senza spese; i consorzi che non hanno assunto la forma di societ&agrave; consortili. L&rsquo;importo da versare varia a seconda della consistenza del capitale sociale: per capitale pari o inferiore a euro 516.456,90 &ndash; euro 309,87; per capitale sociale superiore al limite precedente &ndash; euro 516,46.</p>
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